Statuto

La Pro Loco di Galliera è un’associazione priva di scopo di lucro che, nel proprio ambito territoriale si propone di:

  1. promuovere iniziative atte a valorizzare il territorio;
  2. tutelare il patrimonio culturale e ambientale;
  3. collaborare e operare con le altre associazioni presenti nel territorio per il raggiungimento dei propri scopi;
  4. stampare pubblicazioni con la finalità di riscoprire tradizioni locali oltre ad informare sulle proprie iniziative;
  5. diffondere la cultura della valorizzazione del territorio finalizzandola alla convivenza e al rispetto degli altri.

Al fine di realizzare i propri scopi essa può esercitare la produzione e lo scambio di beni e servizi, creare e gestire, direttamente o tramite terzi, strutture ed uffici di ordine informativo, culturale, ricreativo, sportivo e ricettivo. Gli eventuali utili derivanti dalle attività di cui sopra, debbono essere reinvestiti per le finalità statutarie.

I Soci sono:

  1. Ordinari, se versano la quota ordinaria annualmente stabilita dal Consiglio;
  2. Sostenitori, se versano la quota speciale annualmente stabilita dal Consiglio;
  3. Onorari, se definiti tali dal Consiglio; questa carica è di norma vitalizia, ma può essere revocata dal Consiglio per gravi motivi.

 

In nessun caso possono essere distribuiti utili o quote patrimoniali ai Soci.

La sede sociale attualmente è l’insediamento in Galliera (BO) – frazione San Vincenzo – Via Dante Alighieri 3.

Le cariche sociali durano tre anni e sono gratuite. Le riunioni degli organi sociali sono valide se convocate per iscritto e tenute alla presenza della metà più uno dei membri. E’ possibile dichiarare decaduti i membri che, senza valido motivo, risultano assenti per tre sedute consecutive o, comunque, si rendano irreperibili per sei mesi. Chi perde la qualità di membro dell’organo è sostituito dal primo dei non eletti. Le disposizioni di questo articolo non riguardano l’Assemblea. La nomina delle cariche avviene per voto segreto e può essere esercitato da chi conta almeno tre mesi d’iscrizione; nelle elezioni va salvaguardato il diritto delle minoranze. Nell’ambito dell’assemblea è ammesso il voto per delega. Ogni socio non può recare più di due deleghe che vanno depositate, presso la Segreteria, almeno 48 ore prima della votazione. Gli organi collegiali devono essere convocati se ne fanno richiesta per iscritto almeno 1/3 dei membri.

Gli organi sociali obbligatori sono l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Possono essere inoltre costituiti o nominati alcuni organi facoltativi, quali il Presidente onorario, la Giunta, i Probiviri e i Revisori dei conti.

L’Assemblea è costituita dai Soci e si riunisce almeno una volta all’anno. Indica gli obiettivi della Pro Loco, elegge il Consiglio ed eventualmente i Revisori dei Conti ed e Probiviri; modifica lo statuto a maggioranza assoluta dei presenti; decide lo scioglimento della Pro Loco e la destinazione dei beni; approva i bilanci.

E’ composto da un numero di membri che va da cinque a quindici. Il numero è stabilito dall’Assemblea. Il Consiglio può cooptare altri Consiglieri, privi del diritto di voto, in rapporto al numero dei membri del Consiglio stesso comunque fino ad un massimo di cinque. Decide annualmente il programma delle attività e lo mette in atto; delibera i bilanci presentati da Presidente e Cassiere e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea; nomina l’Ufficio elettorale composto da tre membri; elegge al proprio interno con maggioranza assoluta dei membri nelle prime due votazioni, ed a maggioranza dei presenti nella terza, il Presidente, il Vice Presidente, il Cassiere e il Segretario; la carica di Segretario non può essere ricoperta da un Consigliere. Può affidare incarichi speciali a Commissioni ed a propri membri; svolge le funzioni di probiviri, se questi mancano; commina sanzioni conseguenti a fatti gravi o inadempienze; deve riunirsi almeno ogni sei mesi.

Il presidente rappresenta la Pro Loco in giudizio e di fronte ai terzi; convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio; redige con il Cassiere il bilancio consuntivo entro il 31 gennaio e quello preventivo entro il 30 novembre; realizza gli adempimenti fiscali.

Il Vice Presidente sostituisce, in caso di impedimento, il Presidente ed adempie i compiti delegatigli dal Presidente o dal Consiglio; In caso di impedimento del Presedente può, previo parere favorevole dei consiglieri convocare il Consiglio e l’Assemblea; può essere eletto un secondo Vice Presidente.

Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali e su richiesta dello stesso, realizza l’attività amministrativa.

Il Cassiere effettua i servizi di cassa e, unitamente al Presidente, predispone i bilanci.

  1. Presidente onorario: è eletto dal Consiglio per meriti  particolari. La carica è di norma vitalizia, ma può  essere revocata per gravi motivi. Può svolgere incarichi speciali affidatigli dal Presidente o dal Consiglio.
  2. Giunta: ha compiti esecutivi. Può assumere provvedimenti d’urgenza. E’ eletta dal Consiglio che ne determina anche il numero dei membri.
  3. Probiviri: vengono eletti a richiesta dell’Assemblea, in numero di tre effettivi e due supplenti. Vigilano sul rispetto dello Statuto. Propongono al Consiglio la comminazione, a seconda della gravità ed alla persistenza di inadempienze, della diffida, della sospensione temporanea e della radiazione a carico dei Soci e dei membri degli organi per violazioni dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni del Consiglio, nonché per comportamenti contrari al buon nome ed all’interesse della Pro Loco. Non possono     ricoprire altre cariche sociali.
  4. Revisori dei conti: sono eletti dall’Assemblea in numero di tre effettivi e due supplenti. Controllano la regolarità della gestione contabile. Non possono ricoprire altre cariche sociali.

I proventi della Pro Loco sono rappresentati dalle quote degli associati, contributi pubblici o privati, redditi da attività istituzionali, redditi da piccole attività commerciali collegate alle finalità dell’associazione, lasciti. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

Al Consiglio è consentito approvare un regolamento esecutivo che, previa ratifica dell’Assemblea, diviene parte integrante del presente statuto.

La Pro Loco può essere sciolta a maggioranza dei 2/3 dell’Assemblea nella quale deve essere presente almeno il 50% più uno dei Soci; dopo due riunioni tenute a distanza di almeno 15 giorni e, non valide per mancanze del numero legale, l’Assemblea si considera valida con qualsiasi numero di Soci presenti. Lo stato patrimoniale dell’associazione è accertato da liquidatori nominati dal Consiglio o, in mancanza, dal Presidente, e il patrimonio è devoluto in base alla volontà dell’Assemblea ma, in ogni caso, secondo le finalità della Pro Loco.

La durata della Pro Loco Galliera è illimitata.

Per la prima elezione delle cariche sociali, sono ammessi all’elettorato attivo e passivo tutti coloro che hanno versato la quota prima delle elezioni. L”ufficio elettorale viene costituito su indicazione dell’Assemblea e le deleghe possono essere presentate direttamente nel corso dell’Assemblea. Le funzioni di Presidente e di segretario verbalizzante dell’Assemblea costituente sono svolte da Soci incaricati dall’Assemblea stessa.

I soci si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze sorte fra di loro per motivi dipendenti dall’attività della Pro Loco. Tutte le controversie sono sottoposte al giudizio di un Giurì d’Onore costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che ne assume la presidenza, indicato dai primi due; in mancanza di intesa sul nominativo del Presidente, questo viene designato dal Presidente dell’UNIONE NAZIONALE PRO-LOCO D’ITALIA di Bologna. Nel caso in cui le parti in causa siano più di due il Collegio dovrà essere composto da un numero tale di arbitri sì da rendere dispari la composizione del Collegio. Al Giurì d’Onore , che svolge funzioni di collegio arbitrale, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali; la mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta comunque, per il socio inadempiente, la radiazione dalla Pro Loco.

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.

Aggiornato: 2 Settembre 2020